
In sede di compravendita è molto frequente che l’oggetto dell’operazione sia gravato da un mutuo ipotecario. Che cosa accade in questo caso? È possibile vendere una casa con mutuo in corso?
Premettendo che la risposta è – ovviamente – positiva, ci sono alcune accortezze di cui le parti dovrebbero essere a conoscenza per vendere e acquistare casa con mutuo a Padova. Riassumiamole insieme.
Il conteggio di estinzione anticipata
La prima cosa che è consigliabile fare nel momento in cui si vuole vendere una casa con mutuo a Padova è certamente quella di domandare al proprio istituto di credito un conteggio per l’estinzione anticipata con data pari a quella del presunto rogito.
In questo modo la banca (di norma la richiesta viene evasa in pochi giorni) potrà elaborare una dichiarazione con la quale specificherà a quanto ammonta il debito residuo e quale somma bisogna versare per estinguere il finanziamento.
La sostituzione della garanzia
Una volta resi edotti di quale sia l’ammontare del mutuo da estinguere, ci si può ben orientare sulle diverse alternative che permetteranno la conclusione dell’operazione di compravendita della propria casa a Padova.
Una delle scelte è ad esempio quella della sostituzione della garanzia. Se infatti si vuole vendere la casa con mutuo per acquistarne un’altra, si può optare per la sostituzione del bene oggetto di garanzia ipotecaria: si procede cioè con la sostituzione di garanzia, una transazione possibile solamente presso alcuni istituti di credito che accettano lo spostamento dell’ipoteca sul nuovo immobile, liberando così da ogni gravame quello precedente.
In altri termini, con la sostituzione di garanzia puoi rimanere debitore della somma senza alcuna variazione, mutando solo l’oggetto della garanzia.
L’accollo del debito
Un’altra alternativa è l’accollo del debito che il compratore realizza a favore del debitore. Con questa operazione, infatti, il compratore si accolla il debito altrui, convenendo con la banca di assumere la passività originariamente contratta dal mutuatario.
L’operazione è evidentemente soggetta alla valutazione della banca, che dovrà valutare i requisiti di merito creditizio dell’accollante, in maniera tale che la propria posizione non venga danneggiata dall’accollo in favore di un soggetto meno solvibile.
L’estinzione del mutuo
Ricollegandoci ai conteggi per la chiusura del finanziamento, rimane pur sempre percorribile l’estinzione anticipata del contratto di finanziamento. L’estinzione può peraltro avvenire prima dell’atto, nel caso in cui il venditore avesse una somma sufficiente a estinguere anticipatamente il mutuo prima del rogito, pagando il capitale residuo con i suoi mezzi propri, oppure al rogito, utilizzando il denaro ricavato dalla vendita della casa.
Delle diverse opzioni, evidentemente quella più frequente è la terza, l’estinzione del mutuo in sede di rogito, con liberazione dell’immobile dal gravame. Ad ogni modo, le parti potranno volta per volta valutare l’interesse a prendere in considerazione le altre ipotesi, qualora più convenienti.
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